Forio: Comune di Forio, Regolamento Spiagge Libere Attrezzate Stampa
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ForioNews - Cronaca
Scritto da Peppe D'Ambra   
Martedì 10 Agosto 2010 06:55

Forio: Comune di Forio, Regolamento Spiagge Libere Attrezzate

Premessa
Riconosciuta l’ indiscussa utilità delle spiagge libere attrezzate che garantiscono la fruizione libera e gratuita degli spazi demaniali e del mare anche ai diversamente abili ed una adeguata gestione sotto il profilo dell’ igiene, della sicurezza, e del decoro, che risultano necessari stante il forte affollamento cui detti spazi liberi devono far fronte nel periodo estivo, si rende comunque necessario, al fine di eliminare ogni ambiguità di interpretazione,

la redazione di un regolamento comunale che disciplini le linee guida per le spiagge in oggetto ed impedisca che la loro gestione possa limitare il libero e gratuito accesso al mare, che resta una delle finalità da perseguire nell’ uso delle aree demaniali marittime. Tale documento mira quindi a garantire e recuperare tale finalità, ove sia stata, compromessa o annullata.

Disciplina delle Spiagge Libere Attrezzate

Nelle spiagge libere attrezzate:

1) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono
essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all’ingresso
della concessione con la dicitura: SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA INGRESSO LIBERO E SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI, ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO)

2) I servizi gratuiti e quelli a pagamento, di cui al punto sub 1 del presente regolamento, sono gestiti direttamente dall’ Ente Comunale. Tuttavia, i medesimi possono essere affidati in gestione a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risulteranno vincitori di appositi bandi di gara ad evidenza pubblica.

3) I gestori dei servizi anzidetti dovranno a pena di revoca di quanto loro affidato, garantire la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

4) I gestori dovranno altresì favorire le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;

5) Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi e delle
attrezzature;

6) Il Comune di Forio può mettere a disposizione del gestore dei servizi, manufatti dal cui uso questi potrà trarre utilità per lo svolgimento del servizio in parola (es. chioschi bar ed altro), ma dovrà essere corrisposto dal gestore stesso un ulteriore corrispettivo finalizzato all’ ammortamento dei costi sostenuti per l’ edificazione, nonché per quelli concernente la manutenzione.

7) Ad ogni buon conto la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell’ area della spiaggia libera attrezzata e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta;

8) Tutte le strutture devono essere inoltre di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero
transito verso il mare;

9) Ad ogni buon conto questi manufatti devono essere edificati nel pieno rispetto delle normative urbanistiche nazionali, regionali, nonché delle delibere di giunta municipale del Comune di Forio e non devono contrastare con le leggi poste a tutela del paesaggio e dell’ ambiente.

10) L’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta
fermo restando che almeno il 50% della spiaggia libera attrezzata e il 50% del fronte mare
devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui l’ utente non ne faccia più uso;

11) Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all’uso del
mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc. ) in aree della spiaggia adeguatamente delimitate , sotto il controllo e la responsabilità del gestore che ha organizzato l’ evento e senza arrecare disturbo ai bagnanti. In ogni caso l’occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell’area della spiaggia libera attrezzata di cui al punto precedente.

12) Il gestore dei servizi al fine di organizzare gli eventi di cui al punto 11 dovrà richiedere specifica autorizzazione al Comune e delimitare tali aree della spiaggia nel rispetto del presente regolamento.

I Proponenti
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m.morgera

Ultimo aggiornamento Domenica 26 Agosto 2012 07:50